Prestiti e cessione del quinto: da oggi nuove regole

di isayblog4 Commenta

A partire da oggi, mercoledì 1 giugno 2011, entrano in vigore nuove regole in materia di accesso al credito, ovverosia in materia di prestiti e di prodotti quali, tra gli altri, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. A darne notizia è stato il CTCU, Centro Tutela Consumatori Utenti, sottolineando come debbano essere gli intermediari ad allinearsi alla nuova disciplina che, tra l’altro, prevede delle modifiche e delle novità al cosiddetto diritto di ripensamento o recesso dal contratto sottoscritto entro specifici termini. In materia è intervenuta anche la Banca d’Italia, invitando e richiamando proprio gli intermediari ad applicare ed a rispettare la nuova normativa che introduce condizioni meno stringenti per i consumatori. Al riguardo non a caso, Bankitalia ha ricordato come a fronte del rispetto della normativa i costi a carico della clientela debbano essere contenuti.

Recentemente, rivela proprio il CTCU, l’Associazione in sede di Arbitro Bancario Finanziario è riuscita a farsi rimborsare ben 3.500 euro, a titolo di risarcimento, riguardo agli oneri eccessivi addebitati proprio su un prestito con cessione del quinto. In pratica, a fronte di un prestito richiesto per 7.700 euro, il pian di ammortamento a dieci anni, zavorrato di pesanti interessi ed oneri accessori, prevedeva il rimborso di complessivi 15.600 euro, ovverosia più del doppio.

Questo deve portare i consumatori e le famiglie ad analizzare bene le condizioni di prestiti e di finanziamenti spesso proposti con “piccole rate mensili” ma che, con piani di ammortamento lunghi, nascondono proprio l’applicazione di interessi al limite dell’usura. In tal caso è bene non firmare il contratto e rivolgersi a qualche altra banche o società finanziaria che applichi interessi meno aspri sulle rate mensili da pagare. Ed in sede di stipula del contratto, occorre fare molta attenzione a tutte le voci, a partire da quelle scritte a caratteri minuscoli che spesso sono le più “insidiose”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>