IVASS, nuove norme per comparare le polizze

di isayblog4 Commenta

I principali interventi richiesti e le norme a cui le compagnie di assicurazione e i siti di comparazione dovranno adattarsi.

Novità per quanto riguarda le polizze e le modalità di comparazione. L’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle società di assicurazione, infatti, ha di recente effettuato una corposa analisi riguardante i comparatori online.

Essi non sono altro che i numerosissimi siti presenti su internet che offrono servizi di comparazione delle polizze assicurative e delle loro relative tariffe. I risultati di questa indagine hanno dato adito ad una serie di criticità che l’autorità stessa ha chiesto di risolvere, per migliorare notevolmente il sistema.

L’IVASS ha di conseguenza indicato alle diverse società di comparazione l’esigenza di appianare le diverse criticità rilevate entro il termine del prossimo 31 gennaio 2015. In poco tempo, dunque, sarà necessario apportare una serie di modifiche sostanziali e strutturali.

Ecco quali sono i principali interventi richiesti e le norme a cui le compagnie di assicurazione e i siti di comparazione dovranno adattarsi.

I siti di comparazione dovranno sempre:

  • indicare in home page quali sono le società assicurative con cui sussistono accordi di partnership

  • indicare quali sono le provvigioni che i comparatori ottengono in caso di conclusione di un contratto attraverso la comparazione

  • indicare chiaramente quale è la quota di mercato comparata

  • garantire che il numero delle imprese assicurative pubblicizzate sul sito sia effettivamente corrispondente con quelle comparate

  • presentare al cliente dei risultati in cui siano presenti solo quelli effettivamente corrispondenti ai bisogni del cliente

  • basare la comparazione non solo sul prezzo ma anche sulle caratteristiche chiave della polizza secondo uno standard omogeneo applicato a tutti i prodotti assicurativi

  • evitare forme di abbinamento obbligatorio delle garanzie accessorie

  • modificare la modalità di raccolta del consenso della privacy e delle altre liberatorie richeiste

  • rivedere le pubblicità presentate in merito alla possibilità di inclusione sotto l’etichetta

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